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ECO E SISMA BONUS 110%

Sono molti i cittadini che in questo periodo si stanno organizzando per fare i lavori in casa e quindi pensano di approfittare del superbonus 110%.


Si tratta di un’agevolazione fiscale particolarmente conveniente per chi fa interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico.


In presenza di determinati requisiti, infatti, sia dei lavori ammessi che in merito ai limiti di spesa, l’ecobonus e il sismabonus al 110% si possono usufruire tramite:


la cessione del credito a terzi, banche comprese;

sconto in fattura (se l’impresa è d’accordo);

detrazione in dichiarazione dei redditi.

Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il Governo Conte bis, è il padre della norma. Due gli obiettivi che l’Esecutivo Conte si era posto di raggiungere contemporaneamente: rilanciare l’economia e combattere i cambiamenti climatici.


La Legge di Bilancio 2021 ha poi introdotto importanti novità, e altre ancora sono in programma, come la creazione di una piattaforma per la gestione dei crediti. Questa piattaforma sarà anche informativa: il contribuente potrà chiedere informazioni specifiche per la sua situazione e ottenere una risposta. Per ora però non è ancora possibile ottenere questo tipo di assistenza.


Nel frattempo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la sezione ad hoc con tutti i riferimenti normativi, le circolari e gli approfondimenti.


In questa apposita sezione dedicata all’ecobonus e sismabonus al 110% sono stati inseriti anche i link d’interesse che inviano il contribuente direttamente alle aree specifiche dei siti di Mise, Mit ed Enea.


Facciamo il punto sulle regole alla base della nuova agevolazione fiscale per capire come funziona il superbonus 110%.


Requisiti per accedere al superbonus 110%

Il decreto Rilancio è ricco di novità, anche per il settore edilizio, con un super ecobonus e sismabonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.

La Legge di Bilancio 2021 è poi intervenuta sulla norma, prorogandone l’efficacia fino al 30 giugno 2022.

Per poter usufruire del superbonus però ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Gli interventi di adeguamento antisismico danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.


I lavori ammessi

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

  • cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è:


    • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

    • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

    • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.


  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Quali sono i limiti di spesa per il superbonus 110%?

I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:


    • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

    • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.


  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Lavori trainati e trainanti: la differenza

Gli interventi per cui abbiamo visto i limiti di spesa cioè il cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, sono i lavori trainanti, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi (i cosiddetti trainati):

  • il montaggio di pannelli solari;

  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;

  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;

  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Come funziona questo super ecobonus? In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti.

Tutte le informazioni relative ai requisiti tecnici degli interventi e ai relativi limiti di spesa si trovano nel decreto attuativo congiunto Mise, MEF, MIT e Ambiente, valido non solo per l’ecobonus e sismabonus 110% ma per tutti i lavori di efficientamento energetico.

Superbonus 110%, chi ne ha diritto?

Come abbiamo visto, la possibilità di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. Durante l’iter di conversione in legge del decreto Rilancio la platea di beneficiari che possono usufruire dell’agevolazione è stata ampliata:

  • i condomini;

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Per quel che riguarda le partite IVA, la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito importanti chiarimenti.

Potranno usufruire della detrazione anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata.

Quest’ultima specifica non varrà in caso di lavori riguardanti parti comuni condominiali.

Il raggio d’azione del superbonus 110% è stato ampliato dal decreto Semplificazioni. In particolare, è l’articolo 33 -al comma 2 lettere a) e b)- che apre le porte dell’agevolazione al 110% a nuove categorie che:

  • svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

  • siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni, condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto Semplificazioni (1° giugno).

Questo significa che i nuovi beneficiari sono collegi, convitti, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura e ospedali senza scopi di lucro.

Le novità della Legge di Bilancio 2021

Tante le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, a partire dalla proroga dell’agevolazione fino al 30 giugno 2022, con un meccanismo mobile per i condomini che consentirà di proseguire i lavori avviati ma non conclusi entro tale data. Si avrà tempo fino al 31 dicembre se alla scadenza ordinaria dell’agevolazione sarà completato almeno il 60% dei lavori.

Cambia anche la definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente, che comprende le unità immobiliari dotate almeno di tre delle seguenti installazioni e manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;

  • impianti per il gas;

  • impianti per l’energia elettrica;

  • impianto di climatizzazione invernale.

Inoltre, il superbonus potrà essere utilizzato per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

Proroga superbonus, ma non per tutti: i beneficiari

La proroga del superbonus è a opera del decreto-legge del 6 maggio, che però estende la misura non in modo omogeneo e non per tutti i beneficiari.

Le scadenze per terminare i lavori cambiano come di seguito:

  • per le case popolari il termine ultimo diventa il 30 giugno 2023;

  • la detrazione per gli interventi su IACP (arrivati almeno al 60% del progetto complessivo) spetta per le spese sostenute entro il 30 dicembre 2023;

  • per i condomini la detrazione spetta per le spese sostenute e documentate fino al 31 dicembre 2022;

  • per gli edifici posseduti da un unico proprietario da 2 a 4 unità immobiliari per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Il provvedimento su cessione del credito e sconto in fattura

A completare il quadro delle regole attuative dell’ecobonus del 110% è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato in data 8 agosto 2020, con il quale vengono definite le modalità per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Per usufruire dello sconto o della cessione gli interessati potranno inviare telematicamente la propria richiesta all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.

Cessionari e i fornitori, ha precisato l’Agenzia, potranno usufruire del credito d’imposta solo in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione.

I cessionari e i fornitori potranno inoltre cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti dal 10° giorno del mese successivo alla ricezione della comunicazione. Il credito potrà sempre essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Novità per le seconde case

Il super bonus del 110% all’inizio era destinato solo per l’abitazione principale, escludendo di conseguenza le seconde case dall’agevolazione.

on le modifiche apportate durante la conversione in legge si aprono le porte dell’ecobonus 110% anche per le seconde case.

Come si legge infatti nell’emendamento approvato da entrambe le Camere:

“per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.”

Rimangono invece escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville).

Novità, invece, per quanto riguarda la categoria catastale A/9, (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici). Il Dl Agosto è intervenuto sulla normativa, aprendo le porte del superbonus agli immobili accatastati A9 ma a una sola condizione: devono essere aperti, anche parzialmente, al pubblico.

Quali documenti servono? L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà armarsi di pazienza e affrontare molta burocrazia. Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Sarà inoltre necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito. Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile). Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’albo. Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica. Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA. I tecnici abilitati devono inoltre fornire un’asseverazione, con cui attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. La congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. I tecnici abilitati dovranno rilasciare tale asseverazione rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Tutti i dettagli si trovano nel decreto attuativo Mise sulle asseverazioni. Con le novità del DL Semplificazioni la CILA(comunicazione di inizio interventi asseverata) diventa un documento fondamentale, visto che sostituisce l’attestazione di stato legittimo per determinati interventi. LEGGI ANCHE Superbonus 110%: come determinare il 60% dei lavori? Scopri la Guida al decreto Rilancio di Money.it in edicola Demolizione e costruzione col 110% Come anticipato, i requisiti minimi per accedere al super bonus riguardano il miglioramento della classe energetica, per gli interventi trainanti e non. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, verificati tramite le certificazioni di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione. Per i lavori di demolizione e ricostruzione, le regole per l’accesso al super bonus del 110% si affiancano alle importanti novità previste dal decreto Semplificazioni. Per effetto delle novità apportate all’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia, la demolizione e ricostruzione rientra nelle opere di ristrutturazione edilizia, anche nel caso di: “diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. In sostanza, sarà possibile accedere al superbonus del 110% anche nel caso di ricostruzione di un edificio demolito con caratteristiche diverse e, soprattutto, più grande. In precedenza, erano inclusi nell’ambito della ristrutturazione edilizia solo i lavori di demolizione e successiva fedele ricostruzione dell’edificio. LEGGI ANCHE Ecobonus 110% anche per demolizione e ricostruzione: novità, tra DL Semplificazioni e Rilancio Sanzioni salate per chi rilascia documenti falsi Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli. L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito. Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro. La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante. Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica. Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante. Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.

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